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Sindaco Unico nelle SRL e nella SPA

posted 20 Dec 2011, 03:36 by Luca Campana
La legge 12 novembre 2011, n. 183 (c.d. legge di stabilità che sarà in vigore dal 1° gennaio 2012) all’art. 14, comma 13, dispone la sostituzione dell'articolo 2477 c.c. come il seguente:
«Art. 2477. - (Sindaco e revisione legale dei conti).
L'atto costitutivo puo' prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un sindaco o di un revisore.
La nomina del sindaco e' obbligatoria se il capitale sociale non e' inferiore a quello minimo stabilito per le societa' per azioni.
La nomina del sindaco e' altresi' obbligatoria se la societa':
a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una societa' obbligata alla revisione legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.
L'obbligo di nomina del sindaco di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di societa' per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti e' esercitata dal sindaco.
L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del sindaco. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato».

N.D.R. Per una esauriente lettura interpretativa della nuova norma e sui problemi applicativi segnalo il recente studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 250/2011 del 20 dicemrbe 2011 («Il sindaco “unico” nella S.r.l. e nella S.p.a.»).

Nota dell'ultima ora

L'art. 17 dello schema del D.L. approvato dal Consiglio dei Ministri il 16.12.2011 introduce un ulteriore comma (13-bis) alla sopra citata legge che testualmente recita: «Nelle società a responsabilità limitata, i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato deliberata dall’assemblea che li ha nominati». 

N.d.R. Non vi sarà, quindi, nessuna decadenza automatica (come alcuni avevano ipotizzato) dei collegi sindacali di SRL in carica.