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Prededucibilità del credito dell'attestatore nel concordato preventivo

posted 4 Feb 2015, 06:49 by Luca Campana

Con l'ordinanza della Cass.Civ., sez. VI, 30.01.2015, n.1765 la Suprema Corte ammette la prededucibilità del credito vantato dall'attestatore nella procedura di concordato preventivo (poi sfociata in fallimento).


Le motivazione: "... i crediti sorti a seguito delle prestazioni rese in favore del fallimento per la redazione del concordato preventivo e per la relativa assistenza - e dunque a fortiori se sorti a seguito dell'essenziale attività dell'attestatore - rientrano tra quelli da soddisfarsi in prededuzione ai sensi della L. Fall., art. 111, comma 2, ...".


La Corte afferma come il precetto della norma "... sia di carattere generale, privo di restrizioni ..." nonchè volto a "... favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa ...", introducendo "... un'eccezione al principio della par condicio creditorum...".