Avevo dato conto, in un precedente post, dell'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite sull'estensione (o meno) dell’effetto esdebitatorio
del concordato preventivo alla garanzia ipotecaria, prestata su beni
del socio illimitatamente responsabile di società personale per i debiti
di quest’ultima. Ebbene. La Suprema Corte si è pronunciata negativamente con la sentenza (Sez. Un.), 16 febbraio 2015, n. 3022, affermando il principio che il socio illimitatamente responsabile risponde
integralmente dell’obbligazione assunta.
N.B. Si trattava di un concordato preventivo disciplinato dalle norme anteriori alla riforma della legge fallimentare. |