La cessione del contratto preliminare da parte di un promissaro acquirente, persona fisica, verso un corrispettivo maggiore rispetto all'acconto versato al promittente venditore in sede di stipula, determina una plusvalenza e concorrere alla formazione del reddito imponibile. L'eccedenza positiva è tassata ex articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR (n.d.r. cioè nei corrispettivi percepiti, fra l’altro, per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere), secondo il disposto dell’art. 71, comma 2, del TUIR che determina il reddito nella differenza fra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla sua produzione. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 6/E del 19 gennaio 2015. |