Lo schema del Decreto Legge approvato dal CdM il 16.12.2011 (c.d. pacchetto giustizia) contiene importanti novità sopratutto in tema di esdebitazione per i privati (di cui ad una successiva news). Qui di seguito le correzione apportate all'art. 26 della legge n.183 del 2011 che assume il seguente testo: Art. 26. (Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello) 1. Nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima della data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, e in quelli pendenti davanti alle corti di appello da oltre tre anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti e autenticata dal difensore, dichiara la persistenza dell'interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge. 2. Il periodo di sei mesi di cui al comma 1 non si computa ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89. 3. Nei casi di cui al comma 1 il presidente del collegio dichiara l’estinzione con decreto. * * * Lo schema del Decreto Legge approvato dal CdM modifica anche il codice di procedura civile sul patrocinio e sulla condanna alle spese. Qui di seguito il testo: Art. 14. (Modifiche al codice di procedura civile) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 82, primo comma, le parole: «euro 516,46» sono sostituite dalle seguenti: «euro mille»; b) all’articolo 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nelle cause previste dall’articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda». |