Il Decreto Semplificazioni ha esteso a due anni l'obbligazione in solido del committente nei confronti dell'appaltatore per i trattamenti retribuivi e contributivi dei lavoratori. Ecco il testo della norma. Art. 16 – (Responsabilità solidale negli appalti) 1. All’articolo 29, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, e i contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.”. |