Il Decreto introduce l'articolo 2463-bis cod.civ. In estrema sintesi le SRL, ove tutti i soci non abbiano compiuto i 35 anni di età, possono essere costituite con contratto (o atto unilaterale) per scrittura privata indicando l'indicazione dei soci e la loro partecipazione al capitale, la denominazione sociale (che deve contenere l'indicazione "società semplificata a responsabilità limitata"), la sede sociale (ed eventuali sedi secondarie), l'ammontare del capitale sociale (non vi è alcun limite: anche 1 euro purché in denaro), l'attività sociale, le norme di funzionamento e le persone a cui è affidata l'amministrazione sociale. L'atto costitutivo deve essere depositato a cura degli amministratori entro 15 giorni presso l'ufficio del Registro delle Imprese e l'iscrizione è senza spese (N.d.R. deve esservi l'espressa dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge). Le modificazioni dell'atto costitutivo sono redatte sempre per scrittura privata così come gli atti di trasferimento delle partecipazioni. Quando il singolo socio perde il requisito d'età, l'amministratore deve convocare (senza indugio) l'assemblea per la trasformazione della società altrimenti il socio è escluso di diritto (si applica l'articolo 2473-bis cod. civ. e quindi lo stesso socio avrà diritto al rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale). Se viene meno il requisito di età in capo a tutti i soci l'amministratore deve (senza indugio) convocare l'assemblea per deliberare la trasformazione della società altrimenti la società è sciolta e messa in liquidazione ex art. 2484 cod. civ. Commento: la norma è meritoria poiché elimina buona parte dei costi vivi di una start-up i cui soci siano "giovani imprenditori"; il risvolto della medaglia è l'automatica fuoriuscita dei soci al compimento del 36° anno di età con un aggravio finanziario della società che deve rimborsare in denaro la quota del socio escluso, non potendo ridurre il capitale sociale. Inoltre la redazione dell'atto costitutivo non è accessibile a molti (essendo opportuno - quindi - l'ausilio di un professionista) e i costi di gestione (soprattutto fiscali) della SRL semplificata saranno pressoché i medesimi di una SRL ordinaria. Miglior cosa sarebbe stato il mantenimento di un capitale sociale (anche ridotto) a tutela dei creditori e l'introduzione di crediti d'imposta per tali tipi di società. |