Segnalo la sentenza della Corte di Cassazione, sezioni Unite, n.5685 del 20 marzo 2015 sul tema del privilegio dell'impresa artigiana. La fattispecie esaminata è, ratione temporis, anteriore all'entrata in vigore della novella dell'art. 2751-bis c.c. Ebbene. La Suprema Corte afferma che il "... coordinamento tra la disciplina codicistica e quella contenuta nella legge speciale (L. n. 443 del 1985) deve essere realizzato (tenuto conto che, alla luce delle rispettive normative, un'impresa può avere i requisiti previsti dalla L. n. 443 del 1985, e non essere purtuttavia conforme al modello delineato dall'art. 2083 cod. civ.) ritenendo che i criteri richiesti dall'art. 2083 cod. civ., ed in genere dal codice civile, valgano per la identificazione dell'impresa artigiana nei rapporti interprivati, mentre quelli posti dalla legge speciale siano, invece, necessari per fruire delle provvidenza previste dalla legislazione (regionale) di sostegno, con la conseguenza che l'iscrizione all'albo di un'impresa artigiana, legittimamente effettuata ai sensi della ricordata L. n. 443 del 1985, art. 5, pur avendo natura costitutiva, nei limiti sopra indicati, non spiega alcuna influenza, "ex se" - neppure quale presunzione "iuris tantum" della natura artigiana dell'impresa- ai fini dell'applicazione dell'art. 2751 bis c.c., n. 5, dettato in tema di privilegi, dovendosi, a tal fine, ricavare la relativa nozione alla luce dei criteri fissati, in via generale, dall'art. 2083 cod. civ...". |