L'articolo 2 del Decreto Legge n.1 ottobre 2015, n. 154 (in G.U. Serie Generale n.228 del 1-10-2015) ha modificato l'articolo 57 della c.d. Prodi-Bis Art. 2 Misure urgenti per l'esecuzione dei programmi di Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza 1. All'articolo 57 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Se in prossimità della scadenza del programma, anche in caso di proroga dei termini di cui all'articolo 66, la cessione non è ancora intervenuta, in tutto o in parte, il Ministro dello sviluppo economico può disporre, per una sola volta, un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma per un periodo non superiore a dodici mesi, quando, sulla base di una specifica relazione, predisposta dal Commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, l'attuazione del programma richiede la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, senza pregiudizio per i creditori. Il provvedimento ministeriale di proroga è comunicato al Tribunale competente ai fini dell'esercizio delle proprie attribuzioni ai sensi del presente decreto.". |