La Cassazione Civile con sentenza del 20 febbraio 2013 n. 4213 a Sezione Unite ha stabilito che il curatore è terzo rispetto al creditore che proponga istanza di ammissione al passivo fallimentare da cui l'applicabilità dei limiti probatori indicati nell'art. 2704 c.c. Nella specie la mancanza di una data certa nelle scritture contabili prodotte in giudizio costituisce un c.d. fatto impeditivo all’accoglimento della domanda intesa come eccezione in senso lato che, come tale, è rilevabile d'ufficio dallo stesso giudice. |